22/04/2015 - Divieto rilascio certificati verso altre Pubbliche Amministrazioni
Ai sensi dell'art. 15 della L. 183 del 11/11/2011 (pubblicata in GURI n. 265 del 14 novembre 2011), a far data dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di pubblico servizio.
Sui certificati da esibire a privati vi è l'obbligo di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
I certificati, relativi a stati, qualità personali e fatti sono sostituiti dall'autocertificazione.
L'autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l'obbligo di accettarla.