Richieste copie (atti, sentenze, ecc.) |
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Cos'è | La parti interessate possono richiedere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile (relazioni, sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione).
Le copie possono essere: - semplici – per uso studio e vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto;
- autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia;
- in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata. Le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta “formula esecutiva” da parte del cancelliere.
Il successivo rilascio della copia avviene contestualmente alla presentazione dell’istanza se la richiesta è urgente, altrimenti dopo tre giorni. |
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A chi è rivolto/chi lo può richiedere | Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. |
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Dove si richiede/consegna | Cancelleria titolare del procedimento.
Per informazioni relative alla cancelleria titolare rivolgersi all’URP situato al Piano Terra. |
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Cosa occorre | Una istanza scritta in carta semplice. |
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Quanto costa | Per il rilascio di copia di un atto si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme o esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto.
Per maggiori dettagli consultare Allegato “Tabella Diritti di copia”. |
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Tempo medio necessario | L’accettazione dell’istanza avviene contestualmente alla presentazione. |
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