Il Tribunale per i Minorenni non ha una competenza generale per tutti gli affari civili riguardanti i minorenni e le sue singole attribuzioni sono previste prevalentemente dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché da singole disposizioni dello stesso codice civile e di leggi speciali.
Limitandosi ad un sommario esame delle tematiche legate agli interventi nel settore civile, qui di seguito vengono indicate quelle principali che, per importanza o frequenza, si affrontano nel Tribunale per i Minorenni di Palermo:
- adozione (artt. 1 e ss. Legge 184/1983) - vedi apposita sezione -;
- autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 Legge 184/1983) - vedi apposita sezione -;
- procedimenti di controllo sulle modalità di esercizio delle responsabilità (già potestà) genitoriale e a tutela di minori in situazioni di pregiudizio (artt. 330 - 333 c.c.). Tali procedimenti si aprono su ricorso del Pubblico Ministero minorile ovvero del genitore o dei parenti di un minore. Sono finalizzati ad accertare la sussistenza di condizioni di pregiudizio del bambino dovute a violazioni dei doveri genitoriali, in presenza delle quali il Giudice può adottare ogni “provvedimento conveniente” per la tutela del minore (invio a servizi socio assistenziali e specialistici per interventi di sostegno alla famiglia e, nei casi più gravi, l’allontanamento del dalla residenza familiare e la dichiarazione di decadenza dei genitori dalla responsabilità – già potestà – genitoriale;
- affidamento familiare del minore ( 4 L.184/1983) – vedi apposita sezione -
- autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 cc). Il procedimento non prevede l’obbligo di assistenza tecnica legale sicchè l’istanza può dunque essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni;
- interdizione e inabilitazione nell'anno antecedente quello del raggiungimento della maggiore età (art. 40 disp. att. cod. civ.).
- autorizzazione ai genitori stranieri a permanere in Italia (art 31 L 286/1998). Il Tribunale per i Minorenni può autorizzare in via temporanea l’ingresso ovvero la permanenza in Italia dei genitori di un minore straniero che si trova sul territorio dello Stato, per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico – fisico, anche in deroga alla normativa sull'immigrazione e dei flussi migratori. L’autorizzazione è disposta nell’esclusivo interesse del minore, sancito dalle normative internazionali (cfr. in particolare, art.3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con la L.176/1991). Anche tale procedimento non prevede l’obbligo di assistenza tecnica legale sicchè l’istanza può dunque essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni ( vedi sezione modulistica);
- ratifica delle misure di accoglienza e tutele dei minori stranieri non accompagnati.
- rimpatrio dei minori sottratti (Convenzione dell'Afa 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64). Si tratta dei procedimenti relativi alla c.d. “sottrazione internazionale di minori” , espressione con cui si indica l’ipotesi in cui un minore viene illecitamente condotto o trattenuto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita in via esclusiva la custodia su di lui, senza l’autorizzazione dell’altro genitore.
In questi casi Il Tribunale per i minorenni è competente a decidere sulla richiesta di rimpatrio del minore illegittimamente condotto o trattenuto in Italia, avanzata davanti all’Autorità Centrale istituita presso il Ministero di Giustizia dal genitore che non ha prestato il suo consenso all’espatrio. Per le procedure da attivare cfr. La guida del Ministero degli affari esteri in materia di sottrazione internazionale dei minori - Bambini contesi-
- rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore o la privazione dello stesso dall'usufrutto legale (art.334 – 335 Cod. civ.);
- autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nel suo interesse (art.371, u. co., Cod. civ.);
- disciplina dell'amministrazione del fondo patrimoniale alla cessazione del vincolo matrimoniale quando vi siano figli minorenni (art.171 Cod. civ.);