La legge 184/1983
regola anche l’adozione di minori stranieri.
La dichiarazione
di disponibilità di una coppia all'adozione internazionale deve essere
presentata al Tribunale dei Minorenni del distretto in cui risiede la coppia.
La procedura è
accessibile anche alle coppie di cittadini italiani residenti all'estero: in
tal caso la dichiarazione di disponibilità deve essere inoltrata al Tribunale
per i Minorenni del distretto dell'ultima residenza italiana o, in mancanza, al
Tribunale per i Minorenni di Roma.
Anche l’adozione
internazionale è consentita solo alle coppie di coniugi
(pur non essendo previsti per essa limiti temporali dalla data del
matrimonio).
Unitamente alla
dichiarazione di disponibilità , la coppia deve presentare in carta semplice ed in
originale gli stessi documenti
richiesti per l’adozione nazionale, e cioè:
•
certificati di nascita di
entrambi i coniugi
•
certificato di matrimonio ed
eventuale documentazione attestante la convivenza prima del matrimonio
•
certificato (ovvero
autocertificazione) di residenza di entrambi i coniugi
•
certificato (ovvero
autocertificazione) di stato di famiglia
•
dichiarazione di assenso
all'adozione resa dai genitori di entrambi i coniugi davanti al segretario
comunale (ovvero, in caso di decesso di alcuno dei genitori, relativo
certificato di morte)
•
certificato di sana e robusta
costituzione psico-fisica rilasciato da una struttura pubblica.
La procedura di
adozione internazionale è gratuita fino all'emissione del decreto di idoneità.
ITER SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI
DISPONIBILITÀ
L’iter per la
valutazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale è
del tutto analogo a quello relativo alla dichiarazione di disponibilità
all'adozione nazionale (cfr. ivi) ma, a differenza di quest’ultimo, si conclude
con un provvedimento di idoneità ovvero inidoneità all'adozione.
Tale
provvedimento è reclamabile in Corte di Appello dagli interessati o dal P.M.
entro 10 giorni dalla data in cui l’interessato abbia ricevuto la relativa
notifica.
L’art. 30 della
L. 184/1983 prevede che il decreto di idoneità contenga le “indicazioni per
favorire il migliore incontro tra gli aspiranti al’adozione ed il minore da
adottare”. Tra tali indicazioni rientra anche la specificazione del numero di
bambini che una coppia può adottare, dell'esistenza tra di loro di un rapporto
di fratria, della loro età e di ulteriori ed eventuali caratteristiche
psicofisiche .
Una volta
ottenuto il decreto di idoneità, la coppia deve attivarsi per avviare la
successiva procedura relativa all'abbinamento ad uno o più minori stranieri.
A tal fine, entro un anno dalla notifica del decreto essa deve
dare mandato ad un Ente Autorizzato (e cioè
un ente che si occupa delle adozioni di minori provenienti da un determinato
paese straniero, autorizzato ad espletare tale funzioni dalla Commissione
Adozioni Internazionali).
COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI (CAI)
La Commissione
Adozioni Internazionali è l’autorità centrale italiana per l’adozione
internazionale e garantisce il rispetto della convenzione dell’Aja del 1993
sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale.
A tali fini
collabora con le autorità centrali degli altri stati; autorizza gli enti ad
occuparsi di adozione internazionale, previo accertamento del possesso dei
requisiti richiesti dalla legge; inserisce gli enti autorizzati in un apposito
albo e vigila sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge, eseguendo
controlli e verifiche periodiche.
Nella fase
esecutiva la Commissione controlla che tutte le fasi dell’adozione
internazionale rispondano all'interesse del minore ed autorizza l’ingresso in
Italia dei minori stranieri adottati con la procedura innanzi indicata.
La Commissione
Adozioni Internazionali può essere contattata al Numero
Verde 800.002.393, dedicato alla informazione, assistenza e consulenza
anche economica, per tutti coloro che desiderano avere ulteriori chiarimenti
sulla adozione internazionale ovvero per tutti coloro che necessitano di
comunicare problemi post-adottivi, ovvero all'indirizzo di posta elettronica LINEACAI@palazzochigi.it;
o infine al numero di fax 06 67792167.
GLI ENTI AUTORIZZATI
Gli Enti
Autorizzati hanno il compito di informare, formare ed affiancare la coppia nel
percorso dell’adozione internazionale.
Ciascun ente
inoltre comunica con le autorità estere presso cui è accreditato, trasmettendo
la dichiarazione di disponibilità all'adozione di una coppia e il decreto di
idoneità ad essa rilasciato.
Nel momento in
cui il paese straniero propone all'Ente un minore adottabile, questi comunica
alla coppia la proposta di incontro con tale minore e organizza l’incontro nel
paese estero.
Se tale incontro
ha esito positivo, l’Ente ne dà notizia all'autorità estera competente ed
assiste i coniugi in tutte le procedure da svolgersi all'estero fino alla
pronuncia dell'adozione.
L’ente inoltre
vigila sulla modalità di trasferimento del bambino in Italia e trasmette al
Tribunale per i Minorenni informazioni sull'andamento del suo inserimento nella
famiglia adottiva e sulle eventuali difficoltà che si sono riscontrate.
La scelta
dell’Ente Autorizzato da parte di una coppia è del tutto personale.
L’Albo degli Enti
Autorizzati a cui una coppia idonea all'adozione internazionale può rivolgersi
è consultabile anche on line sul sito: http://commissioneadozioni.it
Il mandato all'Ente Autorizzato prescelto dalla coppia, deve essere
conferito entro un anno dalla notificazione del decreto di idoneità.
Decorso
inutilmente l'anno il decreto perde efficacia. Pertanto, ove la coppia in
futuro volesse accedere all'adozione internazionale, dovrà reiterare la domanda
e seguire nuovamente tutto l’iter.
ITER SUCCESSIVO ALL'ADOZIONE NEL PAESE STRANIERO
Ai sensi degli
artt. 35 e 36 della L. 184/1983, dopo che nel paese straniero è stata
pronunciata l’adozione di un minore, i coniugi, ottenuto il visto di ingresso
al minore e rientrati in Italia, devono presentare al Tribunale per i Minorenni
del distretto di residenza la domanda di
trascrizione del provvedimento straniero (ove questo sia stato
pronunciato da un paese aderente alla convenzione dell’Aja) ovvero la domanda di
efficacia in Italia del provvedimento straniero (ove questo sia stato
pronunciato da un paese non aderente alla convenzione dell’Aja).
Ricevuta la
domanda, il Tribunale convoca la coppia ed il minore o i minori adottati
per un colloquio. Quindi, dopo avere acquisito il parere del P.M., adotta il
provvedimento richiesto, che viene trasmesso allo Stato Civile del comune di
residenza dei coniugi per le annotazioni di legge.