Se l’incapacità
della famiglia naturale ha carattere temporaneo (in quanto dipende da cause
contingenti e superabili) il minore può essere affidato ad un’altra famiglia o
anche ad una persona singola, al fine di assicurargli il mantenimento,
l’educazione e l’istruzione (cfr. amplius sezione LA NORMATIVA).
L’affidamento
familiare è esplicitamente previsto dall’art. 4 della L. 184/1983,
secondo cui esso è disposto:
1.
dal Servizio Sociale con
provvedimento reso esecutivo dal Giudice Tutelare, nel caso in cui vi sia il
consenso dei genitori naturali esercenti la potestà sul minore ovvero del
tutore;
2.
dal Tribunale per i Minorenni,
ove manchi l’assenso dei genitori naturali esercenti la potestà sul minore
ovvero del tutore.
Secondo la previsione
normativa, inoltre, l’affidamento ha durata temporanea (e in ogni caso viene a
cessare nel momento in cui vengono meno gli impedimenti della famiglia
naturale). Esso non comporta il venir meno dei rapporti tra il minore e la
famiglia di origine.
Attribuisce agli
affidatari il potere/dovere di accogliere il minore presso di loro, provvedere
al suo mantenimento, istruzione, educazione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.
REQUISITI
Possono accedere
all’istituto dell’affidamento:
•
famiglie anche con figli
naturali
•
coppie di fatto
•
singles
DOMANDA DI AFFIDAMENTO
Gli interessati
possono dare la propria disponibilità con dichiarazione resa direttamente al
Tribunale per i Minorenni ovvero ai servizi presenti sul territorio.
E’ opportuno che
tale dichiarazione di disponibilità sia preceduta, accompagnata o seguita da un
percorso di formazione che aiuti i richiedenti a comprendere il significato e i
contenuti dell’affidamento, le caratteristiche e le problematiche sia dei
minori che necessitano di assistenza sia delle loro famiglie di origine, nonché
le modalità attraverso le quali agevolare i rapporti tra loro e favorire il
reinserimento dei minori nella famiglia naturale, ove possibile.
A tali fini,
nella città di Palermo sono stati istituiti, presso il Servizio Sociale del
Comune, l’Unità Operativa Affidamenti Familiari,
e presso l’ASP, il Servizio di Psicologia, U.O.
Adozioni e Affidamenti.
Gli operatori di
tali servizi si occupano anche della fase successiva all’affidamento, prestando
l’opportuno sostegno successivo alle famiglie affidatarie ed al minore.