Affidamento familiare

Se l’incapacità della famiglia naturale ha carattere temporaneo (in quanto dipende da cause contingenti e superabili) il minore può essere affidato ad un’altra famiglia o anche ad una persona singola, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione (cfr. amplius sezione LA NORMATIVA).

L’affidamento familiare è esplicitamente previsto dall’art. 4 della L. 184/1983,  secondo cui esso è disposto:

1.    dal Servizio Sociale con provvedimento reso esecutivo dal Giudice Tutelare, nel caso in cui vi sia il consenso dei genitori naturali esercenti la potestà sul minore ovvero del tutore;

2.    dal Tribunale per i Minorenni, ove manchi l’assenso dei genitori naturali esercenti la potestà sul minore ovvero del tutore.

Secondo la previsione normativa, inoltre, l’affidamento ha durata temporanea (e in ogni caso viene a cessare nel momento in cui vengono meno gli impedimenti della famiglia naturale). Esso non comporta il venir meno dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine.

Attribuisce agli affidatari il potere/dovere di accogliere il minore presso di loro, provvedere al suo mantenimento, istruzione, educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

REQUISITI

Possono accedere all’istituto dell’affidamento:

       famiglie anche con figli naturali

       coppie di fatto

       singles

DOMANDA DI AFFIDAMENTO

Gli interessati possono dare la propria disponibilità con dichiarazione resa direttamente al Tribunale per i Minorenni ovvero ai servizi presenti sul territorio.

E’ opportuno che tale dichiarazione di disponibilità sia preceduta, accompagnata o seguita da un percorso di formazione che aiuti i richiedenti a comprendere il significato e i contenuti dell’affidamento, le caratteristiche e le problematiche sia dei minori che necessitano di assistenza sia delle loro famiglie di origine, nonché le modalità attraverso le quali agevolare i rapporti tra loro e favorire il reinserimento dei minori nella famiglia naturale, ove possibile.

A tali fini, nella città di Palermo sono stati istituiti, presso il Servizio Sociale del Comune, l’Unità Operativa Affidamenti Familiari, e presso l’ASP, il Servizio di Psicologia, U.O. Adozioni e Affidamenti.

Gli operatori di tali servizi si occupano anche della fase successiva all’affidamento, prestando l’opportuno sostegno successivo alle famiglie affidatarie ed al minore.