L’esperienza
maturata nel corso degli anni ha messo in luce l’esistenza di un elevato numero
di minori allontanati dalle famiglie di origine e ricoverati nelle varie
comunità presenti sul territorio, per i quali tuttavia non è ipotizzabile un
progetto adottivo.
La comune
riflessione sulla necessità di offrire a tali minori la possibilità di
sperimentare una risorsa familiare significativa e potenzialmente duratura, ha
indotto a promuovere un’esperienza non identificabile propriamente né con
l’affidamento temporaneo in senso stretto né con l’adozione, denominata
affidamento familiare sine die (e cioè senza l’iniziale
preordinazione di un termine finale).
REQUISITI
L’affidamento sine
die è accessibile a tutti i soggetti (coniugi, coppie di fatto e singles)
la cui disponibilità all’accoglienza di un minore sia potenzialmente flessibile
ed aperta a future evoluzioni , nella consapevolezza del valore assoluto insito
nel dare a un bambino il sostegno e le cure di cui necessita.
L’affidamento sine
die, infatti, nell'offrire ad un minore (prevalentemente in età
scolare) una valida alternativa alla prolungata permanenza in una comunità, può
consentirgli, grazie alla sperimentazione quotidiana di un sistema familiare
adeguato e funzionale, di sviluppare un attaccamento sempre più forte, sino a
chiedere lui stesso di farne parte. In tal caso, l’affidamento potrebbe sfociare
in un’adozione speciale ai sensi dell’art. 44 lett. d) (cfr.
amplius infra sezione ADOZIONE SPECIALE).
Nel caso in cui,
invece, si creino le condizioni per un rientro del minore nella famiglia
di origine, egli vi tornerà con una ricchezza di esperienza che avranno
senz'altro influito positivamente sulla formazione del suo mondo interiore e
delle sue modalità relazionali.
DOMANDA
I soggetti
interessati a questo tipo di accoglienza possono manifestare la propria
disponibilità direttamente al Tribunale, con una domanda in carta semplice
senza alcuna formalità.
E’ auspicabile
che anche tale disponibilità sia preceduta da un percorso di preparazione e
formazione, attraverso il quale acquisire consapevolezza delle problematiche e
delle implicazioni di tali tipi di affidamenti, prima tra tutte quelle
conseguenti alla possibile necessità di mantenere i rapporti tra il minore e la
famiglia di origine.
Durante
l’affidamento, i poteri/doveri degli affidatari sono quelli di accogliere il
minore, provvedere al suo mantenimento, istruzione, educazione, tenendo conto
delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla
potestà genitoriale.
Ove l’affidamento
esiti in una adozione speciale, da quel momento l’affidatario assumerà la veste
di adottante e con essa, l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale sul
minore (cfr. amplius infra sezione ADOZIONE SPECIALE).
ITER PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Ricevuta la disponibilità all'affidamento sine die da parte di una coppia, il Tribunale
richiederà ai servizi presenti sul territorio una indagine e una valutazione
della coppia. Inoltre svolgerà, a mezzo di un proprio esperto, uno o più
colloqui con l'istante.