Affidamento sine die

L’esperienza maturata nel corso degli anni ha messo in luce l’esistenza di un elevato numero di minori allontanati dalle famiglie di origine e ricoverati nelle varie comunità presenti sul territorio, per i quali tuttavia non è ipotizzabile un progetto adottivo.

La comune riflessione sulla necessità di offrire a tali minori la possibilità di sperimentare una risorsa familiare significativa e potenzialmente duratura, ha indotto a promuovere un’esperienza non identificabile propriamente né con l’affidamento temporaneo in senso stretto né con l’adozione, denominata affidamento familiare sine die (e cioè senza l’iniziale preordinazione di un termine finale).

REQUISITI

L’affidamento sine die è accessibile a tutti i soggetti (coniugi, coppie di fatto e singles) la cui disponibilità all’accoglienza di un minore sia potenzialmente flessibile ed aperta a future evoluzioni , nella consapevolezza del valore assoluto insito nel dare a un bambino il sostegno e le cure di cui necessita.

L’affidamento sine die, infatti, nell'offrire ad un minore (prevalentemente in età scolare) una valida alternativa alla prolungata permanenza in una comunità, può consentirgli, grazie alla sperimentazione quotidiana di un sistema familiare adeguato e funzionale, di sviluppare un attaccamento sempre più forte, sino a chiedere lui stesso di farne parte. In tal caso, l’affidamento potrebbe sfociare in un’adozione speciale ai sensi dell’art. 44 lett. d) (cfr. amplius infra sezione ADOZIONE SPECIALE).

Nel caso in cui, invece, si creino le condizioni per un rientro del minore nella famiglia di origine, egli vi tornerà con una ricchezza di esperienza che avranno senz'altro influito positivamente sulla formazione del suo mondo interiore e delle sue modalità relazionali.

DOMANDA

I soggetti interessati a questo tipo di accoglienza possono manifestare la propria disponibilità direttamente al Tribunale, con una domanda in carta semplice senza alcuna formalità.

E’ auspicabile che anche tale disponibilità sia preceduta da un percorso di preparazione e formazione, attraverso il quale acquisire consapevolezza delle problematiche e delle implicazioni di tali tipi di affidamenti, prima tra tutte quelle conseguenti alla possibile necessità di mantenere i rapporti tra il minore e la famiglia di origine.

Durante l’affidamento, i poteri/doveri degli affidatari sono quelli di accogliere il minore, provvedere al suo mantenimento, istruzione, educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

Ove l’affidamento esiti in una adozione speciale, da quel momento l’affidatario assumerà la veste di adottante e con essa, l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale sul minore (cfr. amplius infra sezione ADOZIONE SPECIALE).

ITER PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Ricevuta la disponibilità all'affidamento sine die da parte di una coppia, il Tribunale richiederà ai servizi presenti sul territorio una indagine e una valutazione della coppia. Inoltre svolgerà, a mezzo di un proprio esperto, uno o più colloqui con l'istante.