L’art. 44 della
L. 184/1983 prevede alcuni casi in cui i minori, pur non essendo stati
dichiarati in stato di adottabilità, possono essere adottati.
Tale adozione è
consentita:
a) alle persone unite al minore, orfano di
padre e di madre, da vincolo di parentela entro il sesto grado ovvero da
rapporto stabile, duraturo e preesistente alla perdita dei genitori;
b) al coniuge nei confronti del minore che
sia figlio (anche adottivo) dell’altro coniuge;
c) quando il minore, orfano di entrambi i
genitori, si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3 della L. 104/92;
d) quando vi è la constatata impossibilità
di affidamento preadottivo del minore ad una coppia di coniugi.
L’art. 44 prevede
inoltre che anche chi non è coniugato può accedere
all’adozione di cui alle lett. a), b) e d).
Una lettura
estensiva di tale norma (che ha trovato l’avallo della Corte Costituzionale) ha
consentito l’accesso all’adozione speciale non solo alle coppie di fatto, ma
anche ai singles.
Per effetto
dell’adozione speciale, il minore conserva i diritti legati al rapporto di
discendenza (primo tra tutti i diritti ereditari), ed assume, altresì, quelli
derivanti dal rapporto di adozione (sicchè aggiunge al proprio, il cognome
degli adottanti).
Per effetto
dell'adozione speciale gli adottanti vengono investiti in via esclusiva
dell’esercizio della potestà genitoriale e dell’amministrazione dei beni
del minore (fatto salvo l’obbligo di redigerne il relativo inventario e
trasmetterlo al Giudice Tutelare).
DOMANDA
La domanda di
adozione speciale può essere presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo
di residenza del minore senza alcuna formalità e ad essa devono essere allegati
i soli documenti che provino la sussistenza delle condizioni previste dalla
legge.
REQUISITI
Perché possa
farsi luogo all’adozione, è necessario il consenso sia dell’adottante che del
minore che abbia compiuto quattordici anni. Se l’adottando ha dodici anni, deve
essere sentito; mentre, se ha un’età ancora inferiore, l’opportunità di
procedere alla sua audizione viene liberamente valutata dal Tribunale.
E’ inoltre
richiesto l’assenso dei genitori del minore (salvo che sia impossibile
acquisirlo per incapacità o irreperibilità degli stessi). L’eventuale dissenso
dei genitori è vincolante solo nel caso in cui essi conservano la potestà
genitoriale: in tal caso il Tribunale non può in nessun caso accogliere la
domanda di adozione.
Ove, invece, il
dissenso sia stato manifestato da genitori decaduti dalla potestà, il Tribunale
può valutarne la fondatezza, con la conseguenza che, ove lo ritenga
ingiustificato o contrario all’interesse del minore, può pronunciare comunque
l’adozione.